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Termini e Condizioni

Newmatik Termini e Condizioni Generali – Politiche di Ordine, Prezzi e Conformità

Condizioni generali di contratto (CGC)

Versione del 07/05/2025

Si tratta di una traduzione automatica. In caso di dubbio fa fede il documento originale in lingua tedesca.

Condizioni generali di contratto della società Newmatik GmbH, Am Markt 1, 55619 Hennweiler, Germania, foro competente Bad Kreuznach, Germania HRB 3460; di seguito denominata “azienda”. Basate sulle condizioni generali di fornitura per prodotti e servizi dell'industria elettrica per l'utilizzo nelle transazioni commerciali con imprenditori, ZVEI 2011.

Articolo 1: Disposizioni generali

  1. Per i rapporti giuridici tra il fornitore e il committente in relazione alle forniture e/o alle prestazioni del fornitore (di seguito denominate “forniture”) si applicano esclusivamente le presenti CGV. Le condizioni generali di contratto del committente si applicano solo nella misura in cui il fornitore le abbia espressamente accettate per iscritto. Per l'entità delle forniture fanno fede le dichiarazioni scritte concordate tra le parti.
  2. Il fornitore si riserva il diritto di proprietà e di sfruttamento dei diritti d'autore su preventivi, disegni e altri documenti (di seguito denominati “documenti”). I documenti possono essere resi accessibili a terzi solo previo consenso del fornitore e, se l'ordine non viene conferito al fornitore, devono essere restituiti immediatamente su richiesta. Le frasi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai documenti del committente; questi possono tuttavia essere resi accessibili a terzi ai quali il fornitore ha legittimamente trasferito le forniture.
  3. Il committente ha il diritto non esclusivo di utilizzare il software standard e il firmware con le caratteristiche prestazionali concordate in forma immutata sugli apparecchi concordati. Il committente può creare una copia di sicurezza del software standard senza espressa concordanza.
  4. Sono ammesse consegne parziali, purché siano ragionevoli per il committente.
  5. Il termine “diritti al risarcimento dei danni” nelle presenti CGC comprende anche i diritti al rimborso delle spese sostenute inutilmente.

Articolo 2: Prezzi, condizioni di pagamento e compensazione

  1. I prezzi si intendono franco fabbrica, escluso imballaggio, più l'IVA di legge applicabile, per le consegne all'estero più dazi doganali, tasse e altri oneri pubblici.
  2. Se il fornitore si è incaricato dell'installazione o del montaggio e non è stato concordato diversamente, il committente è tenuto a sostenere, oltre al compenso concordato, tutte le spese accessorie necessarie, quali spese di viaggio e di trasporto, nonché le indennità di trasferta.
  3. I pagamenti devono essere effettuati franco sede del fornitore.
  4. Il committente può compensare solo crediti incontestati o legalmente accertati.
  5. L'azienda si riserva espressamente il diritto di cedere i crediti nei confronti del committente.

Articolo 3: Riserva di proprietà

  1. Gli oggetti delle consegne (merce soggetta a riserva di proprietà) rimangono di proprietà del fornitore fino al soddisfacimento di tutti i crediti che gli spettano nei confronti del committente derivanti dal rapporto commerciale. Qualora il valore di tutti i diritti di garanzia spettanti al fornitore superi di oltre il 20% l'importo di tutti i crediti garantiti, il fornitore, su richiesta dell'acquirente, libererà una parte corrispondente dei diritti di garanzia; in caso di liberazione, il fornitore ha la facoltà di scegliere tra diversi diritti di garanzia.
  2. Durante la vigenza della riserva di proprietà, al committente è vietato costituire in pegno o cedere a titolo di garanzia la merce e la rivendita è consentita solo a rivenditori nell'ambito della loro normale attività commerciale e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente o che riservi che la proprietà passi al cliente solo dopo che questi abbia adempiuto ai propri obblighi di pagamento.
  3. Se il committente rivende la merce soggetta a riserva di proprietà, egli cede sin d'ora al fornitore, a titolo di garanzia, i suoi crediti futuri derivanti dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti con tutti i diritti accessori, compresi eventuali crediti di saldo, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni particolari. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene rivenduta insieme ad altri oggetti senza che sia stato concordato un prezzo individuale per la merce soggetta a riserva di proprietà, il committente cede al fornitore la parte del prezzo totale che corrisponde al prezzo della merce soggetta a riserva di proprietà fatturato dal fornitore.
    • Il committente è autorizzato a lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà o a mescolarla o combinarla con altri oggetti. La lavorazione viene effettuata per conto del fornitore. Il committente conserva il nuovo oggetto così ottenuto per il fornitore con la diligenza di un buon commerciante. Il nuovo oggetto è considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
    • Il fornitore e l'acquirente concordano sin d'ora che, in caso di combinazione o miscelazione con altri oggetti non appartenenti al fornitore, quest'ultimo avrà in ogni caso la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà combinata o miscelata e il valore della merce restante al momento della combinazione o della miscelazione. Il nuovo oggetto è considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
    • La disposizione relativa alla cessione del credito di cui al punto 3 si applica anche al nuovo oggetto. La cessione è tuttavia valida solo fino a concorrenza dell'importo corrispondente al valore della merce soggetta a riserva di proprietà lavorata, combinata o mescolata fatturato dal fornitore.
    • Se il committente combina la merce soggetta a riserva di proprietà con beni immobili o mobili, egli cede al fornitore, a titolo di garanzia e senza necessità di ulteriori dichiarazioni, anche il credito che gli spetta a titolo di corrispettivo per la combinazione, con tutti i diritti accessori, nella misura del rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà combinata e il valore delle altre merci combinate al momento della combinazione. 5. Fino a revoca, il committente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti derivanti dalla rivendita. In presenza di un motivo importante, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, sospensione dei pagamenti, apertura di una procedura di insolvenza, protesto cambiario o indizi fondati di un indebitamento eccessivo o di una minaccia di insolvenza del committente, il fornitore è autorizzato a revocare l'autorizzazione alla riscossione del committente. Inoltre, previo preavviso e con un termine adeguato, il fornitore può rendere nota la cessione a titolo di garanzia, realizzare i crediti ceduti e richiedere al committente di rendere nota la cessione a titolo di garanzia al cliente. 6. In caso di pignoramenti, sequestri o altri provvedimenti o interventi di terzi, il committente è tenuto a informare immediatamente il fornitore. In caso di dimostrazione di un interesse legittimo, il committente è tenuto a fornire immediatamente al fornitore le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti del cliente e a consegnargli i documenti necessari. 7. In caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il fornitore ha il diritto, dopo la scadenza infruttuosa di un termine adeguato fissato all'acquirente per l'adempimento, oltre alla revoca, anche al recesso; restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla dispensabilità di un termine. L'acquirente è tenuto alla restituzione. Il ritiro o l'esercizio della riserva di proprietà o il pignoramento della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del fornitore non costituiscono recesso dal contratto, a meno che il fornitore non lo abbia espressamente dichiarato.

Articolo 4: Termini di consegna; ritardo

  1. Il rispetto dei termini di consegna presuppone il ricevimento tempestivo di tutti i documenti, le autorizzazioni e le approvazioni necessarie da parte del committente, in particolare dei progetti, nonché il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e degli altri obblighi da parte del committente. Se tali presupposti non sono soddisfatti in tempo utile, i termini vengono prorogati in misura adeguata; ciò non vale se il ritardo è imputabile al fornitore.
  2. Se il mancato rispetto dei termini è dovuto a
    • cause di forza maggiore, ad esempio mobilitazione, guerra, atti di terrorismo, sommosse o eventi simili (ad esempio scioperi, serrate),
    • virus e altri attacchi di terzi al sistema informatico del fornitore, nella misura in cui questi si siano verificati nonostante la diligenza usuale nelle misure di protezione,
    • ostacoli dovuti a norme tedesche, statunitensi o altre norme nazionali, comunitarie o internazionali applicabili in materia di commercio estero o a circostanze diverse non imputabili al fornitore, oppur
    • consegna non tempestiva o non corretta da parte del fornitore, i termini vengono prorogati in misura adeguata. 3. In caso di ritardo da parte del fornitore, il committente può richiedere, purché dimostri di aver subito un danno, un risarcimento per ogni settimana di ritardo completata pari allo 0,5%, ma complessivamente non superiore al 5% del prezzo della parte delle forniture che non ha potuto essere utilizzata a causa del ritardo. 4. Sono escluse in tutti i casi di ritardo nella consegna, anche dopo la scadenza di un termine eventualmente fissato al fornitore per la consegna, sia le richieste di risarcimento danni da parte del committente per ritardo nella consegna, sia le richieste di risarcimento danni in sostituzione della prestazione che superino i limiti di cui al punto 3. Ciò non vale nei casi di responsabilità per dolo, colpa grave o lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Il committente può recedere dal contratto nei limiti previsti dalla legge solo nella misura in cui il ritardo nella consegna è imputabile al fornitore. Le disposizioni di cui sopra non comportano un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del committente. 5. Su richiesta del fornitore, il committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna o se intende insistere sulla consegna. 6. Se la spedizione o la consegna vengono ritardate di oltre un mese dalla notifica della disponibilità alla spedizione su richiesta dell'acquirente, all'acquirente può essere addebitato un costo di magazzinaggio pari allo 0,5% del prezzo degli articoli della fornitura per ogni mese aggiuntivo iniziato, fino a un massimo del 5% del prezzo totale. Le parti contraenti hanno il diritto di dimostrare che i costi di magazzinaggio sono superiori o inferiori.

Articolo 5: Trasferimento del rischio

  1. Anche in caso di consegna franco destino, il rischio passa al committente come segue:
    • in caso di consegna senza installazione o montaggio, quando la merce è stata spedita o ritirata. Su richiesta e a spese del committente, il fornitore assicura la merce contro i normali rischi di trasporto;
    • in caso di consegna con installazione o montaggio, il giorno dell'accettazione presso la propria sede o, se concordato, dopo il collaudo. 2. Se la spedizione, la consegna, l'inizio, l'esecuzione dell'installazione o del montaggio, l'accettazione presso la propria sede o il collaudo subiscono ritardi per motivi imputabili al committente o se il committente è in mora di accettazione per altri motivi, il rischio passa al committente.

Articolo 6: Accettazione

Il committente non può rifiutare l'accettazione delle consegne a causa di difetti irrilevanti.

Articolo 7: Difetti materiali

Il fornitore è responsabile dei difetti materiali come segue:

  1. Tutti i componenti o le prestazioni che presentano un difetto materiale devono essere riparati, sostituiti o rifatti a scelta del fornitore, a condizione che la causa del difetto fosse già presente al momento del trasferimento del rischio.
  2. I diritti di adempimento successivo cadono in prescrizione dopo 12 mesi dall'inizio del termine di prescrizione legale; lo stesso vale per il recesso e la riduzione. Tale termine non si applica nella misura in cui la legge, ai sensi dei §§ 438 comma 1 n. 2 (opere edili e cose destinate all'edilizia), 479 comma 1 (diritto di regresso) e 634a comma 1 n. 2 (vizi della costruzione) del BGB, in caso di dolo, occultamento fraudolento del difetto e in caso di mancato rispetto di una garanzia di qualità. Restano impregiudicate le disposizioni di legge relative alla sospensione, alla moratoria e al nuovo inizio dei termini.
  3. I reclami del committente devono essere presentati immediatamente per iscritto, al più tardi entro due settimane, indicando per iscritto i reclami specifici (termine perentorio). Il termine decorre dal momento in cui il committente riceve i prodotti, in caso di difetti evidenti, e dal momento in cui il committente viene a conoscenza dei difetti, in caso di difetti nascosti. Per rispettare il termine è sufficiente l'invio tempestivo della notifica dei difetti.
  4. In caso di reclami, il committente può trattenere i pagamenti in misura proporzionale ai difetti materiali riscontrati. Il committente può trattenere i pagamenti solo se viene presentato un reclamo la cui fondatezza non può essere messa in dubbio. Il committente non ha diritto di ritenzione se i suoi diritti di reclamo sono prescritti. Se la denuncia di difetti è ingiustificata, il fornitore ha il diritto di richiedere al committente il rimborso delle spese sostenute.
  5. Al fornitore deve essere concessa la possibilità di adempiere successivamente entro un termine ragionevole.
  6. Se l'adempimento successivo non ha esito positivo, il committente può recedere dal contratto o ridurre il corrispettivo, fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni ai sensi del paragrafo 10.
  7. Non sussistono diritti di reclamo per difetti in caso di scostamenti irrilevanti dalla qualità concordata, di compromissione irrilevante dell'utilizzabilità, di usura naturale o danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a seguito di trattamento errato o negligente, sollecitazione eccessiva, mezzi di esercizio inadeguati, lavori di costruzione difettosi, terreno inadatto o che si verificano a causa di particolari influenze esterne non previste dal contratto, nonché in caso di errori software non riproducibili. Se il committente o terzi effettuano modifiche o lavori di riparazione in modo improprio, non sussistono diritti di reclamo per tali lavori e per le conseguenze che ne derivano.
  8. Sono escluse le pretese del committente per le spese necessarie all'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, nella misura in cui tali spese aumentino perché l'oggetto della fornitura è stato successivamente trasferito in un luogo diverso dalla sede del committente, a meno che il trasferimento corrispondere all'uso previsto.
  9. I diritti di ricorso del committente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 del BGB (ricorso dell'imprenditore) sussistono solo nella misura in cui il committente non abbia stipulato con il proprio acquirente accordi che vanno oltre i diritti di garanzia previsti dalla legge. Per l'entità del diritto di ricorso del committente nei confronti del fornitore ai sensi del § 478 comma 2 del BGB si applica inoltre il punto 8.
  10. Sono escluse richieste di risarcimento danni da parte del committente per vizi della merce. Ciò non vale in caso di occultamento doloso del vizio, di mancato rispetto di una garanzia di qualità, di lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e di violazione intenzionale o gravemente negligente degli obblighi da parte del fornitore. Le disposizioni di cui sopra non comportano un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del committente. Sono escluse ulteriori pretese del committente per vizi della merce diverse da quelle disciplinate nel presente articolo 11.

Articolo 8: Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore; vizi giuridici

  1. Salvo diversamente concordato, il fornitore è tenuto a effettuare la consegna solo nel paese del luogo di consegna, libera da diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito denominati “diritti di proprietà”). Qualora un terzo avanzi pretese legittime nei confronti del committente per violazione di diritti di proprietà industriale da parte di forniture effettuate dal fornitore e utilizzate in conformità al contratto, il fornitore è responsabile nei confronti del committente entro il termine stabilito all'articolo 11, n. 2, come segue:
    • A sua discrezione e a proprie spese, il fornitore otterrà un diritto d'uso per le forniture in questione, le modificherà in modo tale da non violare il diritto di proprietà industriale o le sostituirà. Se ciò non è possibile per il fornitore a condizioni ragionevoli, il committente ha diritto ai diritti di recesso o di riduzione previsti dalla legge.
    • L'obbligo del fornitore al risarcimento dei danni è regolato dall'articolo 11.
    • Gli obblighi del fornitore di cui sopra sussistono solo nella misura in cui il committente informi immediatamente per iscritto il fornitore delle rivendicazioni avanzate da terzi, non riconosca alcuna violazione e si riservi al fornitore tutte le misure difensive e le trattative di conciliazione. Se il committente interrompe l'utilizzo della fornitura per motivi di riduzione del danno o per altri motivi importanti, è tenuto a informare il terzo che l'interruzione dell'utilizzo non comporta il riconoscimento di una violazione dei diritti di proprietà industriale.
  2. Sono escluse rivendicazioni dell'acquirente nella misura in cui egli sia responsabile della violazione dei diritti di proprietà industriale.
  3. Sono inoltre escluse rivendicazioni dell'acquirente nella misura in cui la violazione dei diritti di proprietà industriale sia causata da specifiche indicazioni dell'acquirente, da un'applicazione non prevedibile dal fornitore o dal fatto che la fornitura sia stata modificata dall'acquirente o utilizzata insieme a prodotti non forniti dal fornitore.
  4. In caso di violazioni dei diritti di proprietà, per i diritti del committente di cui al punto 1a) si applicano le disposizioni dell'articolo 11, punti 4, 5 e 9.
  5. In caso di altri vizi giuridici, si applicano le disposizioni dell'articolo 11.
  6. Sono escluse ulteriori pretese del committente nei confronti del fornitore e dei suoi ausiliari per vizi giuridici diverse da quelle qui disciplinate.

Articolo 9: Riserva di adempimento

  1. L'adempimento del contratto è subordinato alla condizione che non sussistano ostacoli derivanti da norme tedesche, statunitensi o altre norme nazionali, comunitarie o internazionali applicabili in materia di commercio estero, né embarghi o altre sanzioni.
  2. Il committente è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, il trasferimento o l'importazione.

Articolo 10: Impossibilità, adeguamento del contratto

  1. Qualora la consegna sia impossibile, il committente ha il diritto di richiedere un risarcimento danni, a meno che l'impossibilità non sia imputabile al fornitore. Tuttavia, il diritto al risarcimento danni del committente è limitato al 10% del valore della parte della fornitura che non può essere utilizzata per lo scopo previsto a causa dell'impossibilità. Tale limitazione non si applica nei casi di dolo, colpa grave o lesioni personali o morte; ciò non comporta un'inversione dell'onere della prova a svantaggio del committente. Il diritto del committente di recedere dal contratto rimane invariato.
  2. Qualora eventi ai sensi dell'articolo 4 n. 2 a) fino a c) modifichino in modo significativo il significato economico o il contenuto della fornitura o abbiano un impatto significativo sull'attività del fornitore, il contratto sarà adeguato in modo adeguato in buona fede. Qualora ciò non sia economicamente sostenibile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale se le necessarie autorizzazioni all'esportazione non vengono concesse o non sono utilizzabili. Se intende avvalersi di tale diritto di recesso, il fornitore è tenuto a comunicarlo immediatamente al committente, non appena ne abbia constatato la portata, anche se inizialmente era stato concordato con il committente un prolungamento del termine di consegna.

Articolo 11: Altri diritti al risarcimento dei danni; prescrizione

  1. Salvo diversamente specificato nelle presenti CGC, sono escluse richieste di risarcimento danni da parte del committente, indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare per violazione di obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio e da atti illeciti.
  2. Ciò non si applica nei seguenti casi di responsabilità:
    • ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore,
    • in caso di dolo,
    • in caso di grave negligenza da parte dei titolari, dei rappresentanti legali o dei dirigenti,
    • in caso di dolo,
    • in caso di mancato rispetto di una garanzia assunta,
    • per lesioni colpose alla vita, all'integrità fisica o alla salute, o
    • per la violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali. Il diritto al risarcimento dei danni per la violazione di obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato al danno tipico e prevedibile del contratto, salvo che non sussista uno degli altri casi sopra indicati. 3. Le disposizioni di cui sopra non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del committente.

Articolo 12: Foro competente e diritto applicabile

  1. Se il committente è un commerciante, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede del fornitore. Il fornitore è tuttavia autorizzato ad adire le vie legali anche presso la sede del committente.
  2. Il presente contratto, compresa la sua interpretazione, è soggetto al diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Articolo 13: Vincolatività del contratto

Il contratto rimane vincolante anche in caso di invalidità giuridica di singole disposizioni nelle sue restanti parti. Ciò non vale se il mantenimento del contratto costituirebbe un onere eccessivo per una delle parti.

Articolo 14: Condizioni integrative

  1. Poiché i circuiti stampati assemblati vengono prodotti secondo le specifiche del cliente:
    • ci riserviamo il diritto di consegnare il +/- 10% della quantità ordinata,
    • tali circuiti stampati non possono essere restituiti dopo la consegna,
    • gli ordini non possono essere annullati e le date di consegna non possono essere posticipate senza il consenso di Newmatik.
  2. Un ordine effettuato dal cliente è considerato accettato e vincolante solo dopo la conferma scritta dell'ordine.
  3. Ci riserviamo il diritto di affidare in tutto o in parte i servizi a subappaltatori.
  4. In caso di variazioni significative dei prezzi dovute ad aumenti dei prezzi dei fornitori o dei produttori, fluttuazioni valutarie o altre circostanze impreviste, tali da rendere non più disponibili le scorte utilizzate o da impedire ai fornitori di rispettare le offerte utilizzate per il calcolo a causa della scadenza della validità delle offerte, ci riserviamo il diritto di adeguare il prezzo in accordo con il cliente.
  5. I componenti forniti dal cliente devono essere messi a disposizione gratuitamente almeno 3 giorni prima dell'inizio della produzione, al fine di evitare ritardi nella consegna. I componenti devono essere contrassegnati con il numero di articolo del cliente o il numero di articolo Newmatik. I componenti SMD devono essere consegnati in vassoi, barre o rotoli interi. Sono consentiti al massimo 2 sezioni di nastro per ogni posizione della distinta base. Non si accettano merci sfuse. Il cliente deve fornire almeno il 5-10% (minimo 5 componenti) dei componenti SMD necessari durante l'allestimento e la produzione, al fine di evitare interruzioni della produzione dovute a parti mancanti. Tale quantità può essere ridotta previo accordo con Newmatik.
  6. La durata massima del contratto quadro è di 12 mesi. L'intero quantitativo deve essere richiesto entro la durata del contratto. Una proroga è possibile solo previo accordo. Le consegne parziali che differiscono dalla quantità concordata sono possibili solo previo accordo. Al momento dell'ordine quadro devono essere indicate date di consegna fisse per 12 mesi. La quantità del contratto quadro è vincolante. Il superamento o il mancato raggiungimento della quantità è possibile solo previo accordo. Il recesso o la modifica degli articoli durante la durata del contratto quadro è possibile solo previo accordo. I pezzi finiti e semilavorati devono essere ritirati in quantità fino a 3 lotti di produzione. I singoli componenti non utilizzati vengono venduti al cliente al prezzo di acquisto di Newmatik più un forfait del 10% per le spese generali di materiale. Per tali vendite di materiale non si applicano accordi di bonus o sconti. Non è previsto alcun magazzino di sicurezza. Su richiesta del cliente, al momento dell'ordine è possibile immagazzinare un lotto di consegna. Sui componenti immagazzinati vengono addebitati al cliente costi di magazzinaggio del 10% per un periodo di 12 mesi.
  7. Salvo diversamente concordato per iscritto, si applicano le seguenti linee guida di qualità
    • Produzione del circuito stampato secondo la norma industriale IPC-A-600 classe 2
    • Assemblaggio del circuito stampato secondo la norma industriale IPC-A-610 classe 2
    • Sistema di gestione della qualità secondo ISO 9001:2015
    • Conforme alla direttiva RoHS (senza piombo) secondo la direttiva RoHS 2011/65/UE
    • Conforme al REACH secondo il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006
    • Imballaggio secondo DIN EN 61340-5-1:2017-07s
  8. Salvo diversamente concordato per iscritto, si applicano le seguenti restrizioni
    • Nessun materiale proveniente da zone di conflitto (Dichiarazione sui materiali provenienti da zone di conflitto)
    • Merci senza origine preferenziale (nessuna dichiarazione del fornitore UE/SEE)
    • Nessuna restrizione per ATEX, UL / CSA
    • Nessun CofC, certificato di fabbrica, FAI, PPAP o IMDS richiesto
    • Nessun prodotto automobilistico, aeronautico o medico